ATTIVITA’ SOCIALE

 

BIOGRAFIA DELLA ASSOCIAZIONE “AREA 167”

Ovvero

RESOCONTO DI UNA BATTAGLIA DI LEGALITA’

La S.C. di Cassazione, con la sentenza 18135/2015, ha definitivamente messo la parola fine alla vendita e alla locazione, a prezzo “gonfiato”, degli alloggi edificati su suoli espropriati dal Comune di Roma e poi concessi in proprietà o in diritto di superficie per 99 anni, ed ha accolto la nostra tesi secondo cui “la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica non può terminare al momento della prima assegnazione”.

Difatti, nella Capitale è accaduto che abitazioni situate all’estrema periferia, edificati su terreni espropriati per pubblica utilità, che hanno beneficiato di sconti consistenti sul versamento degli oneri di urbanizzazione, che sono stati esentati dal pagamento del cd. “Costo di costruzione”, sono state ri-vendute al prezzo poco popolare di 360.000,00 euro (ed oltre!) laddove i primi assegnatari – pochissimi anni prima – non hanno pagato neppure la metà di quanto hanno poi richiesto in fase di ri-vendita.

Tra i notai di Roma e i Dirigenti della U.O. Edilizia Sociale (già U.O. Edilizia residenziale pubblica), si era affermata una dottrina esageratamente creativa, secondo cui, gli alloggi costruiti su suoli espropriati ex l. 865/1971 e poi concessi, dallo stesso Comune, in diritto di superficie, nella vigenza della relativa convenzione, non sarebbero stati sottoposti a nessun vincolo relativo al prezzo massimo di cessione a carico dei primi assegnatari. In altre parole, si riteneva lecito, che i primi assegnatari di tale tipologia di alloggi (facenti parte del patrimonio residenziale pubblico) potevano tranquillamente vendere detti alloggi a prezzo libero di mercato, appropriandosi, così, di un enorme surplus sul prezzo di vendita rispetto al valore previsto dalle relative Convenzioni edificatorie .

La ns. Associazione, soprattutto nella persona del ns. Presidente sig. Giuseppe Di Piero, ha messo anima e corpo in questa battaglia di legalità contro il singolare privilegio concesso dal Comune di Roma che, alla luce dei fatti, ha determinato che almeno 200.000 famiglie romane si sono caricate sulle loro spalle mutui fondiari che valgono il doppio dei loro alloggi.

Queste 200.000 famiglie oltre al danno, patiscono oggi la beffa che, per poter vendere o affittare i propri alloggi a prezzo libero di mercato, per poter surrogare il proprio mutuo, devono versare nelle casse del Comune un corrispettivo compreso tra otto e quarantacinquemila euro.

Ad onore del vero, si deve riferire che gran parte dei venditori, ritiene di non aver agito con l’animo dello speculatore, ma che sono stati indotti in errore da Notai e Comune ed hanno fatto scelte che altrimenti non avrebbero mai compiuto.

In tanti casi (forse) potrebbe valere il vecchio detto secondo cui “le false opinioni somigliano alle monete false: coniate da qualche malvivente e poi spese da persone oneste, che perpetuano il crimine senza sapere quel che fanno”.

Resta comunque il fatto che, in base alla legislazione italiana, chiunque abbia indebitamente intascato un qualcosa a cui non aveva diritto, può essere chiamato alla sua restituzione (se non sono trascorsi 10 anni dall’atto di compravendita).

Nel settembre 2011, abbiamo formalmente diffidato: “il Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, i notai di Roma e i Funzionari e Dirigenti del Comune di Roma, dall’utilizzare, nell’interpretazione delle suddette norme, ai fini della redazioni di atti pubblici riguardanti le vendite, successive alla prima, di alloggi edificati ai sensi del combinato disposto della L. 167/1962 e della L. 865/1971, la suddetta “informale” interpretazione delle stesse richiamate norme, poiché assolutamente illecita e foriera di gravissimi danni, anche di natura erariale, per il Comune di Roma, dei quali questa associazione intende chiedere conto nelle opportune sedi giudiziarie. Nella stessa sede si sottolineava che la “loro” cosiddetta “lettura condivisa” non era esatta ed era addirittura “contra legem” e tanto alla luce del combinato disposto della lettera “e” del comma 8° dell’art. 35 della L.865/1971 e dell’art. 49bis della Legge 448/1998 così come introdotto dalla Legge 106/2011 (cd. Decreto sviluppo 2011);

Sottolineavamo inoltre che la nostra “lettura”, era poi confermata dallo Studio 521-2011/C del Centro Studi del Notariato (approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 20 ottobre 2011), dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 3018/2010, 11032/1994 e n.13006 del 2 ottobre 2000, ed era correttamente applicata negli altri Comuni d’Italia tra cui Pisa, Venezia, Ferrara, Torino, Rubano, Cuneo, Modena, Padova, Arezzo, Cadoneghe, Mirandola, Sabaudia, Fucecchio, Carpi, Zola Predosa, Jolanda di Savoia, Pisogne, Gavino Monreale, Jesolo, Campi Bisenzio, Firenze, Eraclea, Rimini, Cremona, Martellago, Pessano con Bormago, Carpi, Campi Bisenzio, Saronno, Castel San Pietro, Piazzolla sul Brenta, Scorzè, Caorle, Malo, nonché Milano e gli altri 80 comuni aderenti al C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare), ecc.. oltre che i Comuni di Civitavecchia, Monterotondo, Ciampino, Ladispoli, Sabaudia.

A seguito di questa diffida, il Comune di Roma, per alcuni mesi, ha sospeso il rilascio dei famosi “Chiarimenti” ed ha istituito un Tavolo di lavoro (a cui abbiamo insistentemente e inutilmente chiesto di partecipare). All’esito di tale studio (sic!) , nel gennaio 2012, hanno deciso di continuare come facevano prima della ns. diffida ed hanno ripreso il rilascio dei cosiddetti “Nulla osta” per noi “patenti speculative”.

A febbraio 2013, nel tentativo di “togliere ossigeno a costoro che stavano vanificando la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”, abbiamo “informato” le assicurazioni dei notai di quanto stava accadendo a Roma e le abbiamo avvisate che prima o poi si sarebbero trovate nella posizione di dover risarcire i danni che costoro stavano provocando alle casse del Comune e ai cittadini di Roma.

Questa missiva (indirizzata anche al governo) ha provocato enorme agitazione nell’ambiente notarile di Roma. Le assicurazioni dei notai, probabilmente, si sono sentite rassicurate dalla nota prot. 19413, a firma dell’arch. Carla Caprioli nella sua funzione di Direttore dell’U.O. Edilizia Residenziale Pubblica, dove testualmente si legge che: ”Le convenzioni stipulate da Roma Capitale, secondo gli schemi attualmente in vigore, riferiti sia al diritto di superficie che al diritto di proprietà, non introducono divieti convenzionali di inalienabilità delle singole unità abitative decorsi ovviamente i cinque anni dal loro primo trasferimento, con specifico riferimento alla libera commerciabilità degli immobili stessi ”.

Probabilmente le assicurazioni dei notai sono state tratte in inganno dall’ambiguità di questa nota che, con tutta evidenza, si riferiva solamente alle convenzioni stipulate successivamente alla Delibera n. 173/2005 e non a quelle precedenti dove il vincolo vige per “qualsiasi cessione che intervenga dopo sei mesi dall’ultimazione dei lavori” senza alcuna distinzione tra primi e successivi trasferimenti.

Per inciso, nella nostra causa numero uno (che si è definita con la sentenza del Tribunale di Roma n. 9863 del 02.05.2014), la predetta nota dell’arch. Carla Caprioli non è stata neppure considerata, così come nessuna considerazione è stata data ad un ”Chiarimento” dell’Ing. Marcello Andreangeli sottoscritta quando era Dirigente della citata U.O Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma.

Circolano leggende (certamente non veritiere!) secondo cui all’all’esito di quel giudizio attivato da una nostra socia fondatrice (nonché moglie del ns. presidente), qualcuno dal Comune oppure dal notariato abbia fatto pressione per “smuovere” una causa identica che era ferma da lungo tempo presso la S.C. di Cassazione.

In effetti con eccezionale tempismo, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza 15406 del 04.07.2014, ha rinviato alle Sezioni Unite una causa iscritta al Ruolo Generale n. 29067/2008 avente lo stesso identico petitum.

L’Associazione “Area 167”, ha sentito il dovere di segnalare al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione l’inutilità di quel rinvio alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per le ragioni di seguito testualmente riportate:

  1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già affrontato la medesima questione nella sentenza n. 506 del 12.01.2011, ed hanno stabilito che non può essere consentito – a chi ha beneficiato del vantaggio dell’acquisizione dell’immobile per un corrispettivo agevolato – di rivendere il bene al prezzo di mercato, altrimenti si determinerebbe una palese “ingiustizia”.
  2. Relativamente ai vincoli ex art. 35 della legge 865/1971, si è formata una giurisprudenza di legittimità costante e conforme (Cass. Civile Sez. II sent. 3018/2010, Cass. Civile Sez. II sent. 11032/1994 ) secondo cui “Qualora il proprietario di un immobile costruito da una cooperativa edilizia in regime di edilizia residenziale convenzionata, sulla base di una convenzione con il comune, abbia stipulato un contratto per la cessione dell’immobile ad un prezzo superiore a quello massimo indicato nella convenzione, il predetto prezzo può essere adeguato, ex art. 1339 c.c., a quello stabilito nella convenzione stessa” ed ancora:, “che siffatta interpretazione della clausola contrattuale è in linea con le finalità sociali della normativa […] diretta ad agevolare a livello collettivo, l’accesso alla proprietà della casa d’abitazione, finalità che sarebbe vanificata ove fosse consentito agli acquirenti successivi dell’immobile di venderlo a prezzi superiori, ponendo così in essere inammissibili speculazioni”.
  3. Le motivazioni della sentenza n. 15406 del 04.07.2014 (con cui la Corte ha rimesso gli atti del ricorso n. 29067/2008 al Primo Presidente di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite) appaiono contraddittorie e segnate da un quadro di riferimento errato.

Difatti, la sentenza della Cassazione n. 13006 del 2000 ha precisato che un conto è la convenzione disciplinata dall’art. 35 della legge n. 865 del 1971, altro conto la convenzione disciplinata dagli artt. 7 ed 8 della legge n. 10 del 1977: vere e proprie convenzioni urbanistiche le prime, convenzioni pattizie di diritto privato le seconde. In effetti, mentre le convenzioni disciplinate dall’art. 35 della legge 865 del 1971 si posizionano in un assetto prettamente urbanistico (tanto è vero che esse servono a dismettere, da parte del Comune, aree che hanno come programma costruttivo un piano prestabilito dal Comune stesso, aree che vengono dal Comune espropriate, aree quindi che servono a destinare, a soggetti utilizzatori particolarmente bisognosi, abitazioni rivestenti natura di patrimonio indisponibile, la cui caratteristica è quella di non poter essere negoziati se non rispettando le norme per essi espressamente previste, come dispone l’art. 828, secondo comma c.c.); invece le convenzioni previste dalla legge Bucalossi sono convenzioni destinate tutte a disciplinare con particolari limitazioni un vantaggio che ha acquisito un soggetto che intende costruire (e quindi si tratta di convenzioni propriamente non urbanistiche, bensì più propriamente edilizie, proiettate come sono a disciplinare la concreta realizzazione di una singola costruzione in qualunque parte del territorio comunale).

Si comprende pertanto come le prime (convenzioni urbanistiche) producano effetti che si ripercuotono anche nei diritti dei terzi (per la valenza erga omnes che viene riconosciuta alle convenzioni urbanistiche); mentre le seconde non hanno questa caratteristica, ancorché assoggettate a pubblicità immobiliare.

In ogni caso, a nostro modo di vedere, sarebbe illogico e contraddittorio concedere una libertà contrattuale ai primi acquirenti/assegnatari laddove costoro, per primi, hanno goduto del privilegio di un prezzo calmierato imposto dalle convenzioni comunali.

Per inciso, sulla materia recentemente è intervenuta anche la VI Sezione della Cassazione Penale che con sentenza n. 15690 del 25 marzo – 14 aprile 2009,stabilendo che“quando questo principio viene violato si può incorrere nel reato di concussione”.

Ma v’è di più!

Se tale libertà contrattuale non viene riconosciuta neppure ai proprietari dei terreni (su cui tale tipologia di alloggi viene edificata) che vengono espropriati proprio in ragione della funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, non si comprende perché dovrebbe essere riconosciuta ai primi acquirenti/assegnatari.

A nostro modesto avviso, la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica non può terminare al momento della prima assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare. In diversa ipotesi, (come si dirà meglio nel proseguo del presente documento) verrebbe violato il disposto articolo 42 della Costituzione Italiana che prevede: “ … La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.”

In altre parole concedere una sorta di patente speculativa in capo al primo assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, costruito su aree espropriate e fruente di finanziamenti pubblici, non può essere considerato un interesse pubblico e potrebbe anche esporre la pubblica amministrazione ad un pericoloso contenzioso con i proprietari espropriati.

  1. Nel luglio del 2011 è intervenuta la Legge 106/2011 (cd. Decreto Sviluppo) la quale ha introdotto Il comma 49-bis dell’art. 31 della Legge 448/’98 che stabilisce: “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

La norma di che trattasi, in un certo senso, può essere considerata una sorta di interpretazione autentica dell’art. 35 della Legge 865/1971 laddove stabilendo i criteri per la rimozione dei vincoli in parola, intrinsecamente, ribadisce la persistenza dei vincoli anche nei trasferimenti di proprietà successivi alla prima cessione/assegnazione.

Successivamente, in data 06.05.2015, abbiamo depositato un esposto contro tutti i Giudici della II Sez. Civile della Suprema Corte di Cassazione sul presupposto che: “non vi era alcun motivo e/o valido riferimento giuridico o contrasto giurisprudenziale che potesse consentire a questi ultimi di poter porre in dubbio l’interpretazione della citata normativa di settore e tutta la citata giurisprudenza a supporto.

Infatti, in virtù dell’inconfutabile chiarezza ed univocità dell’art. 35 comma ottavo, lettera e della L. 865/1071, nella parte in cui dispone che la convenzioni in parola debbano prevedere: “ [...] i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita [...]”, era da ritenersi preclusa al Collegio ogni sua interpretazione, ancorché suggestiva, volta a paventare un presunto contrasto giurisprudenziale su tale norma, in virtù del noto principio “in claris non fit interpretatio”.

L’attività d’interpretazione della legge da parte del magistrato, infatti, non è completamente libera, ma è sottoposta a dei rigidi limiti ed uno di questi è proprio il divieto di condurre qualsiasi tipo di operazione ermeneutica quando la norma è talmente limpida ed univoca da non consentire alcun margine per l’attività esegetica.

Appare chiaro allora che, quando un magistrato, abusando del proprio potere di interpretazione, fa dire alla legge l’esatto opposto di ciò che essa dice in modo chiaro ed univoco o, parimenti, ne pone in dubbio il chiaro dato letterale, come è accaduto nella specie, egli dà luogo non solo ad una grave violazione della norma di legge trasfigurata dall’abuso interpretativo, ma anche, nei fatti, ad una vera e propria “modifica” della norma stessa, il che non può non trasmodare in esercizio abusivo della potestà legislativa, in violazione dell’art. 2, primo comma, lettera ff), dec. legisl. n. 109/2006, essendo il Parlamento l’unico organo che può innovare l’ordinamento giuridico.

Del resto, a pensarla diversamente, si finirebbe per concedere un pericoloso strumento nelle mani dei magistrati, i quali non avrebbero più limiti nell’attività d’interpretazione della legge, attività che fungerebbe da vero e proprio scudo di impunità disciplinare, il che è intollerabile in uno Stato di diritto.”

Il risultato di questa battaglia di legalità è stata la sentenza 18135/2015 emessa dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione

 

PERCHE’ “AREA 167″

Il nome deriva dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (“Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree … per l’edilizia economica e popolare“), che introdusse in Italia i cosiddetti “Piani di Edilizia Economica Popolare” (PEEP), e venne emanata con lo scopo fondamentale di fornire all’ente pubblico gli strumenti concreti per programmare gli interventi nel settore della casa, e per incidere tramite questi sull’assetto del territorio urbano contrastando la speculazione fondiaria e indirizzando lo sviluppo edilizio all’edilizia economica e popolare.

La norma rese, per la prima volta, utilizzabile l’espropriazione per pubblica utilità non solo per requisire i terreni destinati a interventi pubblici, ma anche per quelli destinati a residenza, e veniva stabilita un’indennità di esproprio inferiore al valore di mercato, fissata al valore che le aree avevano sul mercato due anni prima dell’adozione del piano PEEP. Ciò avrebbe dovuto consentire ai comuni (e agli enti, istituti e cooperative costruttori case popolari, cui potevano essere assegnati i terreni edificabili) di acquisire ad un costo relativamente contenuto aree più centrali e di dotarle di tutti i servizi sociali necessari, che dovevano essere previsti nello stesso piano di zona.

Si prevedeva, infine, di innescare un processo di finanziamento a rotazione: i comuni, ottenendo i terreni a basso prezzo e rivendendoli (una volta urbanizzati) agli assegnatari pubblici e privati, avrebbero potuto ricavare fondi da reinvestire in acquisto di altre aree ed in costruzione di servizi.

A decorrere dal 30 ottobre 1967 la legge n. 167 è stata radicalmente novellata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 (“Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”)

OGGETTO SOCIALE  (Statuto art. 3)

L’A167 non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti; si propone la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi: i locatari di esercizi commerciali, botteghe artigiane, uffici e studi professionali, alberghi, pensioni e locande; gli italiani che risiedono all’estero in relazione ai loro problemi abitativi; i migranti.

E’ infatti evidente che la mancanza o la perdita dell’abitazione rende impossibile l’uguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini di fronte alla legge, garantita dalla nostra Costituzione a prescindere dalle condizioni personali e sociali (art. 3, comma 1); allo tempo stesso, la mancanza di un tetto rappresenta uno degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese» e che è dovere della Repubblica rimuovere (art. 3, comma 2).

L’A167 fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, promozione della qualità della vita e del consumo consapevole, prevenzione dell’usura, condannando quelle attività che s’ispirano e/o praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione.

ATTIVITA’ (Statuto art. 4)

Per realizzare il proprio oggetto sociale l’Associazione potrà porre in essere le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva) anche attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro aventi analoghe finalità:

  • promuovere il controllo della congruità dei canoni di locazione e il rispetto dei prezzi massimi di cessione degli immobili edificati in regime di edilizia convenzionata e/o sovvenzionata;
  • promuovere il consumo critico e consapevole in tutte le scelte individuali e collettive in cui si esplica;
  • promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile ed etico per orientare i consumi in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, sport e tempo libero, ecc.);
  • promuovere il commercio equo e solidale, l’agricoltura biologica, le filiere corte ed ogni altra forma di produzione e consumo partecipato e a basso impatto ambientale;
  • favorire l’accesso alla giustizia da parte dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo dei soggetti particolarmente svantaggiati;
  • promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno dell’usura, attraverso forme di tutela e di assistenza delle vittime e attraverso iniziative di formazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;
  • promuovere e realizzare la formazione, l’aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere direttamente, e in collaborazione con altre agenzie formative, corsi scolastici, universitari e post-universitari sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con Paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l’impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
  • promuovere interventi per la gestione ed il controllo della qualità e dei prezzi dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale e devono essere pubblicizzati attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
  • promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera, con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere interventi per il controllo della conformità alle normative di legge e alle norme volontarie, e a principi etici, della pubblicità commerciale;
  • promuovere strutture stabili per l’assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere l’attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l’informazione e la formazione, su supporti cartacei e/o informatici e/o telematici, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
  • promuovere la formazione di fondazioni o associazioni tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;
  • promuovere l’evoluzione della legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti civili e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto.

IN CONCRETO:

Questo contenuto é riservato ai soli iscritti. Se sei già registrato esegui l’accesso. I nuovi utenti possono registrarsi usando il form sottostante.

Existing Users Log In
 Ricordami