ECLISSI DELLA LEGALITA’ NEI PIANI DI ZONA

lombardiNei giorni scorsi, si è sparsa la notizia di un intervento legislativo per modificare il contenuto della Legge 448/1998 e specificatamente dei commi 49-Bis e 49-Ter dell’art. 31.
In effetti, dalla segreteria dell’On. Consigliere della Regione Lazio Roberta Lombardi (M5S) è filtrato un misterioso “EMENDAMENTO” i cui contenuti possono essere così riassunti:
1) STOP alla proceduta “affrancazione” del prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili edificati in regime di edilizia convenzionate e/o agevolata a partire dal 1 gennaio 2021;
2) Consentire la suddetta procedura, nel lasso di tempo tra il 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, non solo all’attuale proprietario ma anche “a chiunque ne abbia interesse anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile”;
3) La stipula della Convenzione di affrancazione estende la rimozione di ogni vincolo soggettivo contenuto nelle convenzioni di cui all’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente dai vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-Bis
Questo documento chiarisce e da sostanza all’oscuro e ambiguo post apparso, il 2 ottobre scorso, sulla pagina facebook della predetta Consigliera regionale che, in esito dell’incontro con il “Comitato Venditori 18135”, presso il Ministero delle Infrastrutture,  scriveva: “occorre intervenire con urgenza affinché: a) si ponga fine alle affrancazioni di tali immobili che devono tornare alla loro originaria funzione di rispondere all’emergenza abitativa delle città, particolarmente acuta a Roma, finalizzando la vendita e la locazione degli immobili compresi nei Piani di zona esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata e agevolata; b) consentire le regolarizzazioni di quanti, in buona fede, fidandosi di amministrazioni, agenzie immobiliari e notai, hanno venduto in un periodo in cui non erano previste le affrancazioni e adesso vivono l’incubo del pignoramento della propria casa.”
Con tutta evidenza l’On.le Lombardi è portatrice sana di un paradigma concettuale confuso (causato probabilmente dal contagio delle fantasiose teorie di notai e “Comitato Venditori 18135”) ed ha smarrito il senso di legalità che per tanto tempo ha contraddistinto il suo operato al fianco dei “truffati del piano di zona”
Riguardo alla sua presa di posizione, sto ricevendo centinaia di richieste di informazioni, provenienti da associati (e non) che mi chiedono: “Adesso che fine farà la mia causa?”, “ Io, che fino al 2022 non potrò richiedere l’affrancazione poiché sono diventata assegnataria nel 2017 cosa faccio?” , “Voglio rimanere in regime vincolato. Il vecchio proprietario sul mio immobile ha perso qualunque titolarità ad agire!”, ecc..
Io invito alla tranquillità e rappresento che la suddetta proposta di emendamento è contraria ai fondamentali principi del nostro ordinamento giudiziario. Loro, sgomenti replicano: “Ma sei sicuro quello che dici? … La Lombardi è un avvocato! … certe cose le conosce bene [o dovrebbe aggiungo io!] …. certamente si sarà consultato con qualcun altro… ho paura perché dietro la Lombardi potrebbe esserci la lobby dei notai, …. mi sto cagando sotto! … ecc. ”.
A questo punto, con tono più serio di quando affermo che la nostra Consigliera (con tutta evidenza) si trova nel bel mezzo di una eclissi del senso critico, mi tocca fare presente che sulla materia, è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 12 del 30.01.2018, ha stabilito che è vietato qualunque intervento legislativo diretto a determinare l’esito di una controversia. Più precisamente detta sentenza stabilisce che il potere legislativo non può interferire in funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e vieta al Legislatore di ingerirsi nell’amministrazione della giustizia al fine precipuo di influenzare l’esito di una particolare controversia.
Tanto anche in ossequio all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Ogni possibile risoluzione delle controversie tra venditori e acquirenti può e deve avvenire all’interno di uno spazio privato di trattativa utilizzando le modalità previste dall’Ordinamento Giuridico. Pertanto, invito gli stessi  rapresentanti dei venditori e dei notai a far valere le loro ragioni nei luoghi delegati (ovvero le aule di giustizia) senza richedere protezioni legislative di parte.  Diversamente  lasciate trapelare i vostri dubbi sulla solidità dell’Ordinanza emessa dal Giudice Perinelli.

Roma, Lì 19 ottobre 2018

ASSOCIAZIONE “AREA 167”
IL PRESIDENTE
SIG. GIUSEPPE DI PIERO.

P.S. Chiedo anticipatamente scusa all’On. Roberta Lombardi per il tono qualche volta sarcastico (forse pure esagerato, ma mai volutamente offensivo) …. ma è impossibile leggere il predetto emendamento senza un filo di ironia considerato anche ad oggi non v’è stata nessuna smentita.

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