SUL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MATTARELLA

Successivamente alla data di pubblicazione della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. DKC-40/2016 del 06.05.2016, un gruppo di cittadini, è riuscita a veicolare efficacemente l’idea che il corrispettivo di cui al c. 49 Bis dell’art. 31 della Legge 448/1998 (cd. “Affrancazione”) fosse eccessivamente onerosa per i cittadini.

Tale valutazione è stata acriticamente recepita dall’Assemblea Capitolina che, con Deliberazione n. AC-116/2018, ha: 1) Consentito la generalizzata e pertanto illecita detrazione degli OO.UU. a suo tempo versati dai soggetti attuatori dei piani di zona (imprese di costruzione e cooperative edilizie). 2) Ha abbassato fino all’80% la percentuale di cui al c. 49-Bis dell’art. 31 della L. 448/1998. 3) Ha introdotto un ulteriore coefficiente di riduzione pari all’1% oppure del 5% a seconda se gli alloggi erano rispettivamente edificati su suoli concessi in diritto di superficie oppure ceduti in diritto di proprietà. 4) Ha introdotto la soglia minima pari ad € 2.500 da versarsi in ogni caso se l’importo derivante dal nuovo metodo di calcolo fosse risultato inferiore allo stesso limite.

Gli stessi cittadini, probabilmente non ancora sazi delle concessioni dell’Amministrazione Capitolina che, mediante la generalizzazta e illegittima predetta detrazione degli OO.UU., aveva abbassato il costo delle affrancazioni di almeno il 50-60%, con ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica hanno impugnato la Deliberazione di cui trattasi per (presunto) “eccesso di potere – Illogicità manifesta – violazione, omessa e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 31 della L. n. 448/98, del principio di proporzionalità e adeguatezza, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della legge 241/90” relativamente ai seguenti capi: a) determinazione delle percentuali di cui al precedente punto n. 2; b) soglia minima del corrispettivo di affrancazione pari ad € 2.500; c) carenza di potere dell’assemblea capitolina a stabilire percentuali di cui al comma 49-Bis dell’art. 31 della L. 448/1998 per intervento del legislatore che con L. 136/2018 ha modificato il contenuto preesistente dello stesso comma; d) contenimento dei costi di affrancazione e trasformazione entro i limiti di cui all’art. 31, co. 48, ult. comma relativamente al costo di cessione delle aree direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione; e) eliminazione rispettivamente di un ulteriore abbattimento del 50% del valore venale dei suoli e del 15% in relazione ad eventuale assenza di finanziamento pubblico così come previsto nella Deliberazione n. DKC-40/2016.   Parallelamente è stata denunciata illegittimità della Deliberazione n. 46/2017 nella parte in cui prevede che l’atto di trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena non elimina i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e locazione e che occorre apposita convenzione ai sensi deò c. 49-Bis dell’art. 31 della L. 865/1971.

L’Amministrazione Capitolina, preliminarmente si è opposta all’ammissione del ricorso affermando che in data 13.12.2018, il Parlamento ha approvato la riforma dell’art. 31, co. 49-Bis e 49-Ter della L. 448/1998 e pertanto sarebbe subentrata una carenza di interesse dei ricorrenti. Nel merito della questione relativa alla persistenza del vincolo del prezzo massimo di cessione, in maniera poco convincente, ha fatto un generico richiamo al contenuto della sentenza 18135/2015 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) ha espresso parere favorele all’accoglimento del ricorso.

A modesto avviso di questa associazione, il Ministero poteva essere più preciso tenendo conto anche delle seguenti ragioni:

IN DIRITTO

  • La riforma dei commi 49-Bis e 49-Ter dell’art. 31 della L. 448/1998 ha assorbito le contestazioni di cui al precedente punto “a)”.
  • La carenza di potere di cui al precedente punto “c)” non esisteva al momento della Deliberazione Assemblea Capitolina, ma è intervenuta in seguito alla riforma dei commi 49-Bis e 49-Ter dell’art. 31 della L. 448/1998.
  • L’ulteriore abbattimento del 50% del valore venale dei suoli (punto “e”) è stato dichiarato illegittimo, in sede di controllo, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 22/CONTR/2001;
  • L’ulteriore abbattimento del 15% del valore venale dei suoli (punto “e”), oltre che essere illegittimo per la stessa ragione di cui alla pronuncia della Corte dei Conti n. 22/CONTR/2001, sarebbe paragonabile una attribuzione ex post di finanziamento pubblico senza nessuna istruttoria in merito al possesso dei requisiti soggettivi dell’istante che deposita domanda di affrancazione.

 

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